Audizione di Nuccio Carrara,
sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe
tributaria e le amministrazioni locali, l'audizione di Nuccio Carrara,
sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Ricordo che la
Commissione era convocata per svolgimento dell'audizione del ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione, Roberto Calderoli,
che, per indifferibili impegni istituzionali, ha comunicato di non poter
intervenire all'odierna seduta, delegando il sottosegretario per le riforme
istituzionali e la devoluzione, l'onorevole Nuccio Carrara.
Con tale indagine, secondo il programma deliberato dalla Commissione, si intende procedere ad una ricognizione dei rapporti tra il
sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, anche
con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione in materia di
federalismo fiscale, riforma che ha attribuito un proprio autonomo potere impositivo agli enti locali.
Ricordo che, nell'ambito di tale indagine, la Commissione ha
già audito tre rappresentanti del Governo: il
ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, il sottosegretario di
Stato per l'interno, Antonio D'Alia, il ministro per
l'innovazione e le tecnologie, il dottor Lucio Stanca, il viceministro
per l'economia e finanze, professor Mario Baldassarri
ed infine il sottosegretario per l'economia e le finanze, il senatore Giuseppe
Carlo Ferdinando Vegas.
Do ora la parola al sottosegretario Nuccio Carrara, che è sicuramente
competente in materia, avendo lui seguito come relatore la parte della
Costituzione approvanda e approvata che riguarda
proprio tali tematiche.
NUCCIO CARRARA, Sottosegretario di Stato per le
riforme istituzionali e la
devuzione. Grazie, presidente. Intendo innanzitutto esprimere un non formale
ringraziamento per l'invito a prendere parte all'audizione odierna, che
costituisce un'occasione proficua di scambio di valutazioni ed esperienze
diverse su un tema cruciale quale è l'anagrafe tributaria.
Infatti, se da un lato l'anagrafe tributaria - come
ogni altro aspetto concernente il funzionamento della pubblica amministrazione
- trova fondamento in un determinato quadro costituzionale di riferimento,
dall'altro lato le stesse disposizioni costituzionali o i relativi progetti di
riforma non possono efficacemente dispiegare i loro effetti se non si misurano
con l'impatto sulla pubblica amministrazione.
Costituzione e amministrazione sono quindi collegati tra di loro da fili ben più spessi rispetto a
quello che, a prima vista, si possa pensare. Per questo ritengo importante
l'occasione odierna. Nel corso del presente intervento, dopo avere richiamato
il sistema vigente delle competenze legislative in materia tributaria e
finanziaria, mi soffermerò sugli aspetti fondanti del processo di riforma
costituzionale in atto, anche con riferimento alle disposizioni transitorie del
testo, che riguardano il federalismo amministrativo e quello fiscale. Infine,
proverò a svolgere alcune brevi riflessioni su quelli che dovrebbero
essere le ricadute e gli obiettivi legati allo sviluppo in senso federale
dell'anagrafe tributaria.
Il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, dall'inizio di
questa legislatura, ha prestato particolare attenzione alle tematiche
riguardanti l'attuazione della riforma del Titolo V della parte seconda
Costituzione, anche in riferimento alla introduzione del cosiddetto federalismo
fiscale.
Nel corso della legislatura, sono stati inoltre presentati due progetti di
legge costituzionale: l'uno circoscritto alla
cosiddetta devolution, concernente
l'attribuzione di specifiche competenze legislative esclusive alle regioni, in
materia di organizzazione sanitaria e scolastica, programmi scolastici
integrativi e polizia locale; l'altro, di carattere organico e attualmente al
secondo esame delle Camere, ricomprendente non solo
la devolution ma più in generale l'insieme
delle competenze legislative e amministrative, nonchè
altri aspetti riguardanti complessivamente il premierato,
la riforma del bicameralismo, il sistema delle garanzie costituzionali.
L'articolo 119 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, a seguito
della riforma del Titolo V, dopo aver affermato che regioni, province, comuni e
città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa, fissa per essi le risorse: entrate e tributi propri, compartecipazione
al gettito dei tributi dello Stato riferibili al proprio territorio,
attribuzioni di quote di un fondo perequativo, istituito con legge dello Stato,
senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse sopra evidenziate dovrebbero, così, consentire alle autonomie locali
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, comportando
sia una maggiore efficienza e responsabilizzazione a
livello locale, sia - auspicabilmente - una graduale riduzione
dei costi accompagnata, in prospettiva, da una riduzione della pressione
fiscale.
Per una serie di finalità indicate (tra cui la promozione
dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la
rimozione degli squilibri economici e sociali) lo Stato destina, inoltre,
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
enti territoriali (articolo 119, quinto comma, della Costituzione).
La modifica del federalismo fiscale ha accompagnato, nel nuovo Titolo V, la ben
nota riforma delle competenze legislative e amministrative: per le prime, è
stata introdotta una competenza generale residuale delle regioni, fatte salve
le materie espressamente indicate in Costituzione riservate allo Stato in via
esclusiva o concorrente (queste ultime per la sola determinazione dei principi
fondamentali); per le seconde, è stata prevista l'attribuzione, in linea
generale, ai comuni di tutte le funzioni amministrative, salvo il loro
conferimento a livelli di governo superiori, per ragioni di carattere unitario.
Insomma, autonomia istituzionale e finanziaria sono
strettamente collegate in Costituzione. In prospettiva, quindi, il federalismo,
per essere veramente tale, non può limitarsi ai profili istituzionali, ma deve
trovare applicazione anche sotto il profilo fiscale.
Quanto alle competenze più direttamente attinenti
all'anagrafe tributaria, l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
attribuisce allo Stato competenza legislativa esclusiva per il proprio sistema
tributario e per la perequazione delle risorse finanziarie. L'articolo
117, terzo comma, e l'articolo 119, secondo comma,
della Costituzione, riservano poi allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. È evidente che senza coordinamento complessivo il sistema fiscale
fondato sull'autonomia impositiva presenterebbe
problemi attuativi quasi insormontabili, specialmente per evitare duplicazioni
o inconvenienti per i cittadini. Anche per questo, la Corte costituzionale ha
affermato, a più riprese, che per l'esplicazione dei poteri legislativi
regionali in materia di «tributi propri» è necessaria
una legge statale di attuazione e di coordinamento del sistema tributario e
contabile degli enti locali e regionali. A tal fine, questa legge dovrà non
solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma
anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, nonché definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà
esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di
Stato, regioni ed enti locali. Pertanto - sostiene la
Corte - non essendo ammissibile, in materia tributaria, l'esplicazione di
potestà regionali autonome, in mancanza della fondamentale legislazione statale
di coordinamento, si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la
potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina
dei tributi locali esistenti. Diversamente dalle altre materie concorrenti, le
regioni non potranno - secondo la Corte - esercitare la potestà legislativa in
materia tributaria, desumendo i principi dalla legislazione statale vigente, in
assenza della espressa determinazione dei principi
fondamentali. La Corte è intervenuta, in particolare, sul tema dei tributi il
cui gettito è assegnato alle regioni (ad esempio nel caso delle tasse
automobilistiche). In tal caso ha affermato che il legislatore statale, pur
attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa
(unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente
stabilito), nonché l'attività amministrativa relativa
alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora
sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del
tributo, dal momento che esso è stato «attribuito» alle regioni, ma non
«istituito» dalle stesse.
Vi è poi un altro aspetto. L'autonomia finanziaria delle regioni non si ferma
alla disciplina delle entrate, ma si rivolge altresì - necessariamente e più in
generale - agli aspetti legati alla formazione dei bilanci pubblici. Esiste in
questo campo una forte esigenza di armonizzazione tra
i sistemi contabili facenti capo ai diversi livelli di governo, anche al fine
di consentire uno sviluppo virtuoso delle politiche di bilancio e dunque di
garantire una certa continuità nel rigore dei conti pubblici. Anche la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici»
costituisce materia di legislazione concorrente ed è tuttora oggetto della
delega legislativa contenuta nella legge n. 131 del 2003 (così detta legge «La
Loggia») sulla ricognizione dei principi fondamentali nelle materie
concorrenti.
Per la specifica materia del coordinamento della finanza pubblica la legge ha
invece istituito l'Alta commissione di studio per la definizione dei meccanismi
strutturali del federalismo fiscale. La commissione - originariamente istituita
con la legge finanziaria per il 2003 - ha il compito di indicare al Governo i
principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario e di proporre i parametri per la regionalizzazione
del reddito delle imprese.
La commissione dovrà individuare anche il percorso per un'armonica fase
transitoria che, partendo dalla normazione vigente, consenta
un progressivo adeguamento del sistema in parallelo con l'effettivo esercizio
delle proprie competenze da parte delle autonomie.
Prima ancora, però, occorrerà comunque un accordo da
raggiungere in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali,
per l'individuazione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale. In
prima approssimazione, si può quindi sostenere che le esigenze ineludibili del coordinamento del sistema fiscale e della
finanza pubblica, nel nuovo riparto delle competenze, trovano ampio
accoglimento nella Costituzione e nella interpretazione
che ne è stata data.
Il progetto di riforma costituzionale già approvato dalle due Camere in prima
deliberazione non interviene sull'articolo 119 Costituzione
ma interessa l'architettura istituzionale dell'ordinamento. Per il
federalismo fiscale, si tratterà invece di dare piena
attuazione all'articolo 119. Anche sul piano
delle competenze legislative, armonizzazione dei bilanci e coordinamento della
finanza pubblica restano nella competenza concorrente. Cambia invece, come
noto, il procedimento legislativo. Si assiste, in particolare, ad una accelerazione delle procedure di approvazione delle
leggi attraverso l'introduzione di distinti procedimenti monocamerali.
In base a tale sistema, non è più richiesta una doppia
approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo, ma basterà il voto di una
sola di esse per concludere l'esame di un progetto di legge. In estrema
sintesi: la Camera dei deputati sarà competente per le materie riservate allo
Stato (immigrazione, tributi erariali, ordine pubblico, organizzazione
giudiziaria...); il Senato federale sarà competente per le materie attribuite
alla competenza concorrente Stato-regioni (protezione
civile, promozione ed organizzazione di attività
culturali, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica).
Per evidenti esigenze di governabilità, il Governo potrà chiedere che il
mancato accoglimento di modifiche ad un progetto esaminato dal Senato,
essenziali per il proprio programma ovvero per esigenze di carattere unitario, comporti che spetti alla Camera dire l'ultima parola sul
progetto modificato, a maggioranza assoluta dei componenti.
Le leggi necessariamente bicamerali (ossia, quelle per le quali Camera e Senato
avranno eguali poteri) riguarderanno poche materie tassativamente indicate. Tra
queste, la determinazione dei livelli essenziali, il federalismo fiscale e più
in generale le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché l'ordinamento degli enti locali. Qualora sorga un
contrasto tra le due Camere circa il testo da approvare, è previsto che i
Presidenti delle due Camere possano convocare una commissione mista paritetica,
incaricata di elaborare un nuovo testo da sottoporre alle due rispettive
assemblee per la approvazione finale. In questo contesto, l'istituzione del Senato federale, in quanto
espressione delle autonomie, consentirà un più diretto raccordo con le istanze
regionali e locali.
Con la riforma, all'interno dell'articolo 118 della Costituzione, si introduce, altresì, il concetto di «sussidiarietà
fiscale», cui si ricollega in principal modo la
possibilità di ricorrere a sgravi fiscali da parte delle famiglie per
determinate prestazioni (si pensi alla deducibilità
del buono scuola) oppure da parte delle organizzazioni non profit,
al fine di rafforzare la loro opera nei settori di rilievo sociale. Il progetto
prevede, poi, alcune disposizioni transitorie dirette, da un lato, a porre le
basi per un trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni, che possa essere graduale e soprattutto «a costo zero», ossia
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica: sono fissati tempi certi (cinque
anni) e procedure ben definite per il trasferimento dei beni e delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, necessari ad attuare il federalismo
amministrativo. Dall'altro lato, il progetto fissa i termini per la definitiva
realizzazione del federalismo fiscale, che potrà consentire, mediante una chiara responsabilizzazione dei diversi livelli di
governo, una razionalizzazione della spesa pubblica anche in funzione di
maggiori risparmi per la collettività.
Al riguardo, si prevede che entro tre anni dalla
entrata in vigore della riforma sia assicurata l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione. Si specifica, altresì, che in nessun caso
l'attribuzione della autonomia impositiva
alle regioni ed agli enti locali possa determinare un incremento della
pressione fiscale complessiva. In questo modo, si evidenzia ancora una volta
come i grandi e profondi cambiamenti debbano essere accompagnati - giocoforza - da meccanismi di introduzione e applicazione
graduali e ampiamente condivisi, ponendo allo stesso tempo norme transitorie, assenti
invece nella precedente riforma del 2001, che diano comunque un quadro di
certezze in ordine alla effettività e realizzabilità dell'intero processo di
riforma.
Sul piano del federalismo amministrativo, in attesa
che il disegno complessivo di riforma costituzionale possa concretamente
avviarsi, si dovrà in ogni caso procedere all'avvio del trasferimento di una
parte delle risorse necessarie per l'esercizio delle nuove competenze derivanti
dalla riforma costituzionale del 2001, senza oneri finanziari addizionali, con
contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio
dello Stato.
Al riguardo, un ruolo fondamentale verrà ricoperto dal
passaggio di risorse umane, organizzative, finanziarie e strumentali alle
regioni, che la legge n. 131 del 2003, (cosiddetta legge «La Loggia») è diretta
a disciplinare. Si tratta di un meccanismo transitorio, destinato ad operare
sino alla completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che
riguarda sia le funzioni fondamentali assegnate agli
enti locali, sia le funzioni comunque conferite, da Stato e regioni secondo le
rispettive competenze legislative, in applicazione dell'articolo 118 della
Costituzione e del connesso principio di sussidiarietà.
Come espressamente previsto, il trasferimento deve
comunque avvenire «a costo zero», senza cioè che il trasferimento di competenze
innescato dal nuovo Titolo V comporti oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico. Una tale ipotesi ha una sua plausibilità, soprattutto se l'intera
operazione di trasferimento di competenze avverrà in modo ordinato, con una
cabina di regia condivisa da Stato e autonomie, dai compiti ben specificati e
dalla necessaria credibilità istituzionale; ed infatti
il meccanismo prescelto è quello dell'accordo da definire in sede di Conferenza
unificata, sottoposto a recepimento attraverso uno o
più disegni di legge collegati alla manovra annuale di bilancio. In questo
quadro, andrà anche valutata l'opportunità che il passaggio di poteri a livello
regionale e locale avvenga gradualmente, scaglionando
casomai per blocchi, e in un orizzonte temporale ragionevole, le materie da
decentrare. Nondimeno, proprio al fine di contenere con efficacia eventuali
pressioni sui bilanci delle amministrazioni pubbliche, i rischi di costi
aggiuntivi legati alla complessa operazione transitoria di attuazione
del federalismo andranno tenuti ben presenti all'interno di questi tavoli
istituzionali di coordinamento (Conferenza unificata).
Tali costi potenziali sono essenzialmente connessi non solo ai trasferimenti
verso le amministrazioni locali del personale oggi in capo alle amministrazioni
centrali, ma anche ai rischi di duplicazione di strutture e funzioni nella fase
transitoria.
Al contrario, l'esperienza di altri paesi evidenzia
come nel medio e lungo termine il decentramento produca una riduzione
complessiva dei costi. Non a caso ho sottolineato che
i rischi interessano in particolare la fase transitoria. Numerosi studi,
soprattutto americani (si veda in particolar modo i rilievi svolti da numerosi
esperti, ivi compresi premi Nobel come James Buchanan ed economisti della Banca mondiale) dimostrano infatti che gli Stati a struttura federale hanno una spesa
pubblica inferiore a quella degli Stati centrali.
In questa direzione occorrerà affrontare, innanzitutto,
il passaggio da un sistema di finanza derivata, in cui le risorse sono
assicurate in maniera preponderante dai trasferimenti statali, ad un sistema di
effettiva autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo le disposizioni
previste dall'articolo 119 della Costituzione.
È opinione diffusa infatti che allo scopo di evitare
che il decentramento contribuisca a ridurre la controllabilità della dinamica
delle spese pubbliche sia necessario rafforzare l'autonomia impositiva
degli enti territoriali e, in particolare, delle regioni, in parallelo con
l'autonomia funzionale. Occorre infatti valorizzare al
massimo grado la responsabilizzazione degli amministratori in relazione alla
cosa amministrata ma anche alle risorse a tal fine utilizzate (è il cosiddetto
principio di correlazione).
La maggiore responsabilizzazione comporterà tra l'altro una più decisa trasparenza agli occhi dei
cittadini, per l'esercizio del controllo democratico.
Appare dunque necessario avviare, anche in questo caso, un processo graduale in
cui il governo della finanza pubblica porti ad aumentare, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di invarianza
della pressione fiscale, il grado di responsabilizzazione degli amministratori
a tutti i livelli di governo, in modo da fare valere la correlazione tra
prelievo e beneficio. Il fatto che molti enti spendano male le loro risorse è anche il risultato della mancata realizzazione di
un effettivo federalismo fiscale. Nel nostro paese è andato avanti un sistema
basato su due criteri sbagliati: trasferimenti che hanno la sola
giustificazione delle spese storiche e un processo di attribuzione
di entrate proprie senza diretta correlazione con le funzioni di spesa svolte.
Obiettivo finale sarà dunque giungere a finanziare con entrate proprie delle
regioni e degli enti locali - prevalentemente frutto della loro autonomia
tributaria - le spese necessarie a far fronte alle
funzioni per così dire normali ed esclusive degli enti medesimi. In prospettiva
dovrebbero realizzarsi, tra l'altro, i seguenti obiettivi di
fondo: mantenimento di una unitarietà di base del sistema (il
«coordinamento della finanza pubblica»), evitando a tal fine la proliferazione
di imposte regionali e locali che comporterebbe una segmentazione del mercato
nazionale, nonché inutili e indebiti costi aggiuntivi per le imprese nazionali;
attuazione di un efficiente meccanismo di perequazione, senza vincolo di
destinazione, tale da riequilibrare la sostituzione dei trasferimenti statali
con l'autonomia finanziaria.
È chiaro, a tale proposito, che i meccanismi di perequazione debbono
essere intesi in senso diametralmente opposto rispetto al passato: in altre
parole, essi non si potranno tradurre in meri contributi a pioggia su tutti gli
enti territoriali senza distinzione, ma dovranno tenere conto del dettato
costituzionale, che al riguardo è particolarmente puntuale sui criteri di
attribuzione.
Sulle cifre eventualmente legate alla piena attuazione del Titolo V e, in
prospettiva, della riforma costituzionale, occorre in ogni caso sgomberare il
campo da dubbi e malintesi. La quantità di risorse in alcuni casi individuata
va intesa come l'insieme delle risorse da trasferire e non, invece, come una
quantità aggiuntiva di spese sui bilanci locali e regionali, da finanziare con
nuove imposte.
Come ho ricordato all'inizio, è chiaro che
l'attuazione della riforma non può prescindere dall'apparato pubblico, che
rappresenta il cuore ed il motore per l'effettiva realizzazione dell'intero
processo riformatore. Ecco allora che sistemi come quello
dell'anagrafe tributaria appaiono cruciali per implementare, nel caso di specie
sul piano fiscale, gli obiettivi e le finalità che ci si pone in tema di
federalismo. Il sistema dell'anagrafe tributaria, in rapporto alle
prospettive e alle esigenze derivanti dal nuovo assetto del sistema delle
autonomie locali e territoriali, assume un ruolo quanto mai strategico e
delicato. Essa costituisce il nucleo fondante di tutta l'attività tributaria
statale e, almeno in parte, del sistema delle autonomie regionali e locali.
Occorre comunque evitare, anche in questo caso, l'eventualità
di duplicazioni o sovrapposizioni strutturali o funzionali.
Occorre evitare in particolare che il sistema SOGEI, come evidenziato
dalle regioni stesse, risulti assolutamente impermeabile alle loro esigenze ed
alle loro prerogative in materia fiscale costituzionalmente riconosciute. Da
qui, la necessità di prevedere un sistema teso a porre le condizioni per un
effettivo avvio del federalismo fiscale, in modo tale da garantire alle regioni
e ai comuni una tempestiva informazione sull'andamento dei flussi finanziari, nonché - questione ritenuta di estrema importanza - la
disponibilità dei dati analitici dei rapporti tributari accolti nel sistema
unificato dei versamenti inerenti i tributi delle regioni e degli enti locali
stessi. Ciò, come è già stato ricordato, al fine di
consentire loro di gestire da subito la propria autonomia tributaria anche nei
confronti degli obblighi connessi al rispetto del patto di stabilità e del
riequilibrio della spesa sanitaria.
Si tratta di un'esigenza che vale in prospettiva ma che già oggi ha un rilievo
preciso, se solo si tiene conto dei - pur limitati - margini di
autonomia impositiva di cui già dispongono
regioni ed enti locali.
Sono dunque evidenti le caratteristiche strategiche dell'anagrafe, in particolare
l'importanza della rilevazione e conoscenza dei dati di carattere finanziario
in tempo reale, che permette di attuare una razionalizzazione della spesa che
spesso la indeterminatezza dei dati non ha fino ad
oggi consentito.
La gestione delle imposte locali ha necessità, come è
noto, di una maggiore integrazione con l'anagrafe tributaria ai fini
dell'identificazione e del trattamento di tutti i contribuenti. Le strutture
locali non sono certo omogenee in termini di infrastrutture
e soluzioni tecnologiche e, in ogni caso, non sono in grado ad oggi di coprire
completamente le esigenze di interrelazione. Pertanto occorre avviare tutte le
iniziative tese a sviluppare ogni possibile sinergia tra le diverse
amministrazioni in un'ottica di integrazione con i
sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, nel rispetto della autonomia di
ciascun livello di governo. La creazione di sistemi che interloquiscano
tra di loro favorisce la costruzione di un efficace federalismo, basato sulla
cooperazione e non sulla competizione. In questo modo, potranno anche meglio
essere evitati quei rischi di duplicazione dei costi e di sprechi finanziari
che da qualche parte vengono talora paventati.
Vorrei richiamare l'attenzione sull'inciso appena accennato: il federalismo che
la riforma vuole esprimere è un federalismo basato sulla cooperazione e non
sulla competizione. Nel progetto all'esame delle Camere i momenti di
coordinamento e di collaborazione sono chiaramente affermati e valorizzati in
ogni loro forma (si pensi specialmente al ruolo del Senato federale, per il
quale si parla espressamente di funzioni di coordinamento con gli enti
territoriali, ed al sistema delle conferenze).
Occorre dunque armonizzare le procedure, anche per accrescere il livello di
consapevolezza degli enti impositori e favorire una forte riduzione dei costi,
associata ad una semplificazione dei rapporti tra fisco e cittadini. Numerose
regioni hanno già attivato anagrafi tributarie regionali. Questi sistemi
dovranno ora coordinarsi con quello centrale, in un quadro pienamente
rispettoso delle autonomie. Si potrebbe quindi trattare di un sistema organico,
ispirato alle regole dell'interoperabilità e
dell'interconnessione, che consenta il potenziamento della capacità di scambio di dati ed informazioni. Dovrà essere perseguita la
creazione di un modello che consenta lo scambio e la
condivisione delle informazioni tra sistemi informativi con architetture
tecnologiche diverse ed eterogenee.
Peraltro, una piena condivisione ed una integrazione
di dati tra le banche dati centralizzate e quelle delle anagrafi locali
apporterebbe dei benefici anche sul versante del recupero ed emersione
dell'evasione fiscale. Il tutto in un contesto di
leale collaborazione e di pari dignità tra Stato, regioni ed enti locali. È chiaro
allo stesso tempo che i meccanismi, ritenuti necessari in questo
ambito, di coordinamento e di cooperazione non debbono tradursi in uno
strumento di coazione da parte dello Stato, ossia in un'occasione per
riaffermare la propria superiorità gerarchica, negata dal nuovo assetto
istituzionale, nei confronti degli altri enti che compongono la Repubblica. Da qui l'auspicio che questa rete informatica coordinata - costruita
su misura per le esigenze proprie degli enti regionali e locali e con un
coordinamento che ne garantisca l'interconnessione e la leggibilità a qualunque
livello della pubblica amministrazione - possa effettivamente realizzarsi
nell'arco di un breve spazio temporale. In tale ottica potranno essere
valutate da ciascun livello di governo le soluzioni operative più idonee, tra
cui, per esempio, l'ipotesi già avanzata della partecipazione azionaria diretta
degli enti territoriali al capitale sociale della SOGEI. Con tale processo
partecipativo le regioni verrebbero infatti coinvolte
direttamente nella stessa elaborazione dell'anagrafe tributaria.
In conclusione, dal quadro che ho tentato di delineare
emerge chiaramente che intendiamo realizzare un federalismo cooperativo, che
non determini conflitti ma, al contrario, costituisca una risorsa preziosa per
tutte le componenti della Repubblica e per tutte le aree del paese.
PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario
Carrara per il suo intervento. Penso che nella sua relazione, sia sul presente che sul futuro, siano state chiaramente evidenziate le norme
costituzionali con le quali si realizzerà un processo di decentramento.
Probabilmente, da parte dei commissari vi sono delle richieste anche di tipo
«quantitativo» per far fronte a queste riforme. Sappiamo che vi sono stati
alcuni aspetti, ad esempio il decreto legislativo n. 56 del 2000, che hanno
suscitato fondate preoccupazioni; soprattutto, nel corso delle audizioni è
emersa l'esigenza di non duplicare i trasferimenti delle competenze perché,
diversamente, i costi andrebbero fuori controllo. Nella nostra indagine
conoscitiva dobbiamo occuparci dei rapporti tra l'anagrafe tributaria e le
amministrazioni locali e, soprattutto, capire fino in fondo se si siano realizzate le condizioni perché gli enti locali o le
regioni possano effettivamente gestire anche tributi attualmente di origine e
di competenza statale.
Penso che questo sia il tema che ci interessa
prevalentemente e ci preoccupa maggiormente in ragione delle diverse fasi di
attuazione della normativa vigente o di quella futura.
Do ora la parola ai colleghi che intendano formulare
domande o richieste di chiarimento.
PAOLO FRANCO. Ringrazio il sottosegretario
Carrara per la sua compiuta relazione. Naturalmente, il tema è così vasto che
occorre trattare solo alcuni aspetti per avere delle risposte specifiche.
Parlando di perequazione e di utilizzo dell'anagrafe
tributaria a livello degli enti locali, si evidenzia quanto sia importante nel
nostro paese il sommerso (su tale aspetto sono stati fatte analisi e tantissimi
studi, anche dalle associazioni di categoria). Le mie domande si riferiscono
specificatamente alla perequazione. Se l'anagrafe tributaria
si coordinasse con le realtà locali, che conoscono meglio determinate
situazioni di sommerso nelle loro situazioni regionali, con un dare e un avere
che dovrebbe arricchire anche le proprie funzioni, sarebbe in grado di
avvicinarsi all'altra parte del mondo economico, visto che indirettamente
parliamo di una realtà che, se sommersa, non risulta nelle cifre dell'anagrafe
tributaria. Se questo processo ci permettesse anche di individuare le
origini, i settori, la strutturazione del sommerso - con un'accezione più
estesa del termine perché potremmo parlare di conseguenze non solo fiscali in
senso stretto ma anche contributive - e di affrontare nel tempo uno studio
cognitivo di tale situazione, nell'avvicinarsi del federalismo fiscale, questo
potrebbe essere estremamente positivo. Si tratta infatti di un problema atavico e molto pesante per la
finanza e per la strutturazione complessiva del paese.
In primo luogo, la perequazione a cui ci riferiamo
dovrebbe tener conto della reale contribuzione, paragonandola fra le diverse
regioni in base a quella che appare realmente all'interno dei dati
dell'anagrafe tributaria, oppure potrebbe essere presa in considerazione anche
la capacità contributiva teorica. Infatti, se un cittadino, a fronte di un
reddito insufficiente, avesse un sussidio ma, comunque,
anche un reddito sommerso, evaderebbe fiscalmente e svolgerebbe un'attività
poco consona ed equa nei confronti di chi paga tutte le tasse.
Pertanto, vorrei sapere se alla fine della riforma fiscale, che dovrebbe completare sotto questi profili la riforma
costituzionale, potranno essere prese in considerazione anche le capacità
contributive, cercando di farle emergere anche tramite la strutturazione delle
anagrafe tributarie.
In secondo luogo, mi chiedo: la perequazione sarà stabilita a livello verticale
- si tratta cioè di una competenza della Camera dei
deputati nel bilancio - o a livello orizzontale, con il Senato federale oppure
con un accordo all'interno delle regioni stesse?
ALDO CENNAMO. Vorrei in primo luogo ringraziare
il sottosegretario Carrara, al quale mi lega l'esperienza in «Commissione Bassanini». Credo che egli abbia richiamato molto
opportunamente la stretta relazione intercorrente fra l'argomento oggetto della
nostra indagine conoscitiva, ovvero i rapporti tra il
sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali, e la
riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, è
ribadita l'esigenza di dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione, che
non risulta modificato dal disegno di legge di riforma costituzionale che è
ancora all'esame del Parlamento. Questo è un punto importante: infatti,
credo occorra, per dare completa attuazione a quell'articolo
della Costituzione, andare nella direzione del superamento della finanza
cosiddetta derivata.
Tuttavia, se non vengono definiti i lavori dell'Alta
commissione di studio sul federalismo fiscale, che deve fissare i principi e
gli strumenti di coordinamento della finanza e del sistema tributario dello
Stato e degli enti locali, sarà difficile procedere nell'attuazione del
federalismo fiscale, prima ancora di affrontare le restanti questioni poste
dall'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; si pensi alle polemiche
relative all'attuazione del decreto legislativo n. 56 del 2000 richiamate
opportunamente anche dal presidente Foti.
In tal senso, abbiamo svolto un'audizione con il presidente dell'Alta
commissione sul federalismo fiscale, professor Vitaletti:
tale organismo, di proroga in proroga, prosegue i suoi lavori da ormai alcuni
anni. Speriamo che, con l'ultima proroga, si riesca a definire questo quadro.
Credo infatti che esso sia importante non soltanto in
relazione alle esigenze legate ad una rapida attuazione del federalismo
fiscale, ma soprattutto perché, senza l'opportuna definizione dei principi e
degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica, la stessa ulteriore riforma
costituzionale in discussione presso il Parlamento rischia di rimanere
bloccata.
Questo perché in questi anni, come è stato ricordato
in precedenti audizioni (quale quella del Censis), si
è registrato un incremento vertiginoso delle entrate dei comuni, delle province
e delle regioni. Ci è stato ricordato che le entrate
regionali nell'ultimo decennio sono passate dal 12 al 48 per cento del
complesso delle entrate correnti; quelle provinciali dal 15 al 56 per cento e
quelle comunali dal 35 al 60 per cento. Registriamo quindi un'alta capacità impositiva degli enti locali.
Esiste quindi un problema oggettivo di decentramento delle informazioni e di
collegamento di sistemi diversi, che debbono
necessariamente essere monitorati, se vogliamo consentire ai comuni di
espletare le proprie funzioni. Credo anche che, soprattutto in relazione ad
alcuni comparti - penso in primo luogo a quello immobiliare -, vi sia da parte
delle autonomie locali una maggiore capacità di operare rispetto allo Stato;
questo non soltanto per incentivare le entrate locali,
ma anche per avere un governo più equo sul territorio in termini di
applicazione di determinati tributi.
Il lavoro svolto dal Parlamento e quello già effettuato
in precedenza corrono il rischio di trovarsi in un vicolo cieco, se non si
definiscono in modo concreto e rapido i principi di coordinamento della finanza
e del sistema tributario fra lo Stato e gli enti locali. Solo
tale definizione può concretamente condurre al superamento della finanza
«derivata» e, conseguentemente, all'avvio del federalismo fiscale.
Pertanto, rivolgendomi al sottosegretario Carrara,
vorrei sapere quale tipo di rapporti il suo ministero intrattiene con l'Alta
commissione di studio sul federalismo fiscale, al fine di comprendere come i
lavori di quest'ultima possano essere «accelerati».
PRESIDENTE. Vorrei svolgere qualche
riflessione, unitamente ad una domanda.
A me pare che la precedente legislatura, e quella in
corso, abbiano soddisfatto, in modo politicamente
criticabile da parte dell'opposizione nelle due diverse situazioni, la domanda
di un federalismo «legislativo». Non si può negare che, sotto il profilo
legislativo, il tema del federalismo fiscale sia stato completamente
sviscerato.
Rimane tuttavia il fatto che questa ampia attività di
federalismo «legislativo» ha inciso, a mio avviso, molto meno sotto il profilo
del federalismo fiscale. Si è cioè delineata una serie
di passaggi di tipo istituzionale, ed in termini di trasferimento di
competenze, per poi lasciare le cose così come stavano. Una tale situazione, a
mio avviso, è destinata ad implodere, dal momento che
non si possono trasferire livelli decisionali e, al contempo, mantenere una
situazione di precarietà, diciamolo pure, dei trasferimenti e dei flussi
finanziari a supporto della riforma medesima.
Per tornare all'oggetto dell'indagine della nostra Commissione, occorre dire che noi ci occupiamo di anagrafe tributaria, che ha una
sua funzione specifica. Senza di essa, infatti, non si
individuano i soggetti che poi diventano contribuenti.
Penso di dover dire che quanto è emerso fino ad oggi
dovrebbe fare attentamente riflettere anche il Governo, nei passaggi
successivi, considerate le duplicazioni di banche dati, che non si pongono in
relazione tra di loro (quasi in una forma di «gelosia» delle informazioni) ed
operano quindi a compartimenti stagni, e la condizione degli enti locali, in
alcuni casi anche delle regioni, i quali, ancorché destinatari di una qualche
autonomia di tipo tributario, confessano candidamente di ricorrere
all'imposizione fiscale senza avere contezza, in termini di previsione, di
quanto potranno realmente riscuotere attraverso questa o quella manovra
tributaria.
Penso che su questo tema si «giocherà» la futura
legislatura: da una parte infatti gli enti locali e le regioni reclamano una
propria autonomia, trasferimenti di risorse e, comunque, un'autonomia impositiva; dall'altra, una serie di carenze strutturali
rischia di dare a questa autonomia impositiva un
carattere di indeterminatezza. Addirittura potremmo parlare di un fisco
«irresponsabile», dal momento che quando si
istituiscono, applicano o maggiorano le aliquote relative ai tributi, senza
avere contezza di quale possa essere la platea dei contribuenti, occorre
necessariamente effettuare un monitoraggio su tali profili.
Allora, mi permetto di dire al sottosegretario Carrara che spesso questa
materia è erroneamente considerata di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, dei ministeri di
spesa mentre, invece, deve costituire una preoccupazione politica anche del
Ministero per le riforme istituzionali e la devoluzione. Infatti,
le riforme si affossano e si esaltano in base a queste
valutazioni sulla base dei risultati concreti che si riescono a raggiungere.
Diversamente, da una parte, gli interessati, cioè gli
enti locali, reclameranno sempre maggiori trasferimenti da parte del Governo
centrale ed, al tempo stesso, maggiore autonomia impositiva;
dall'altra, l'Esecutivo sarà incapace di agire sul vero nodo da sciogliere, cioè
la certezza delle informazioni e la possibilità di disporre di un quadro chiaro
di riferimento. Perciò, quasi per rabbonire, esso si dichiara disposto a
consentire, ad esempio, l'applicazione di una addizionale
IRPEF per quest'anno e, per il prossimo, un eventuale
ritocco dell'ICI; insomma, una gestione, per così dire, «alla giornata», della
spesa pubblica che, secondo me, non consente di limitarne il dimensionamento ma
rischia di farla esplodere.
NUCCIO CARRARA, Sottosegretario
di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione. Mi sforzerò di
essere puntuale nelle risposte
alle domande che mi sono state rivolte, partendo da una premessa. È ovvio ed è
sotto gli occhi di tutti che non ci troviamo più nel previgente sistema costituzionale ma non siamo giunti
ancora alla piena attuazione della nuova Carta costituzionale con riferimento
ai tributi, al trasferimento di risorse dal centro verso la periferia o
all'autonoma capacità di imposizione dei tributi da parte degli enti locali.
Ritengo di avere dato una implicita risposta nel corso
della mia relazione su questa materia, che è particolarmente delicata.
L'articolo 117 della Costituzione richiama espressamente, tra le materie a
legislazione concorrente, l'armonizzazione dei bilanci
pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Questo significa che su queste materie lo Stato ha il potere e il dovere di
determinare i principi fondamentali mentre le norme di dettaglio sono di
competenza delle regioni. È oltremodo chiaro,
tuttavia, ed è stato sottolineato dalla Corte
costituzionale, che questa materia non è assimilabile alle altre materie a
legislazione concorrente. Per le altre materie, infatti, i principi di
carattere generale possono essere dedotti dall'ordinamento, per
cui non c'è la necessità che lo Stato produca una norma con la quale
indichi tali principi. La Corte costituzionale afferma che per queste materie,
invece, ciò non è possibile e occorre una precisa norma dello Stato; altrimenti
si scompenserebbe l'assetto nazionale di riscossione dei tributi e si creerebbe
una situazione insostenibile. Alla luce del dettato costituzionale, quindi, è
ovvio che il Governo debba farsi carico di produrre una norma che indichi i
principi fondamentali. È stata istituita una commissione che - se non ricordo
male - il 24 giugno prossimo consegnerà il risultato del proprio lavoro al
Presidente del Consiglio dei ministri. Dal lavoro
dell'Alta commissione dovrà essere sviluppata la norma che stabilirà i principi
fondamentali.
D'altra parte, nella nuova proposta del Governo non si sarebbe fatto
riferimento esplicitamente a termini precisi entro i quali
dare attuazione, ad esempio, al federalismo fiscale. Il riferimento ai tre anni
per dare piena attuazione è necessitato dal fatto di
essersi accorti che, negli anni precedenti, nonostante la buona volontà, non si
è riusciti a realizzarlo. Il riferimento ai cinque anni entro i quali dovranno
essere operati tutti i trasferimenti di risorse umane, materiali e quant'altro nasce dal fatto di essersi accorti che questo
tipo di trasferimenti non si è ancora realizzato, nonostante la legge
costituzionale fosse stata anticipata da norme ordinarie che avevano effettuato una sostanziale devoluzione. Quest'ultima,
quindi, non avviene d'amblais, a decorrere dal
2001, ma trae origine - il vicepresidente mi conforterà in questo senso - dalle
cosiddette leggi Bassanini e, in particolare, dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del
1998. Bisogna aggiungere anche che i trasferimenti sono stati normati fino allo scorso anno con il decreto legislativo n.
56 del 2000, assolutamente distonico e antitetico
rispetto al dettato costituzionale. Credo che debba essere riletta la citata norma dell'articolo 119 della Costituzione che
stabilisce quali principi sovrintenderanno alla devoluzione di risorse dal
centro e periferia. Difatti, il comma 3 recita: «La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante». Ciò significa che, quando cesserà la
finanza derivata e ci sarà una finanza autonoma, il fondo perequativo servirà
per colmare gli scompensi, la cui valutazione non sarà rimessa
discrezionalmente al Governo ma sarà perfettamente
deducibile dalla norma costituzionale che fa riferimento ai territori con
minore capacità fiscale per abitante. Inoltre, al quinto
comma dello stesso articolo 119 della Costituzione sono previste altre
risorse che potranno provenire dallo Stato ed essere destinate verso la periferia. Anche
in questo caso sono stabiliti tassativamente i principi. Infatti,
la norma citata recita: «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni». Quindi, il testo costituzionale è particolarmente puntuale e
stabilisce esattamente i criteri da seguire. Noi dobbiamo superare la
fase in cui ancora non si applicano ed entrare nella fase in cui questi
principi possono essere applicati definitivamente. In questa
fase, c'è di mezzo il decreto legislativo n. 56 del 2000, che è stato congelato.
L'Alta commissione si farà carico di indicare o, comunque,
di suggerire i principi fondamentali ma a valere, a mio avviso, dal 2005. Non
si possono avere principi retroattivi. È chiaro, quindi, che questo federalismo
fiscale è ancora in itinere e, oggettivamente,
ancora non è stato realizzato.
Dal senatore Franco è stata formulata una osservazione
relativa al sommerso. Si tratta, ovviamente, di un problema che non possiamo
affrontare noi, quale Ministero per le riforme istituzionali. È chiaro anche
che qualora l'anagrafe tributaria fosse armonizzata,
secondo le intenzioni del Governo, con i sistemi informatici periferici - che,
purtroppo, non sono stati istituiti e non sono funzionanti dappertutto -
potrebbe derivarne una maggiore efficienza ed efficacia nel rilevare le
«sacche» di sommerso. Le regioni si lamentano perché lo strumento informatico
nazionale centrale è impermeabile alle loro esigenze ma inevitabilmente anche i
loro sistemi informatici dovranno adeguarsi ed entrare
in sinergia con quello dello Stato. Soprattutto, la totalità dei sistemi
informatici periferici, a partire dal livello
comunale, dovrà entrare in sinergia con quello dello Stato: ciò fornirà un
determinante contributo nella lotta al sommerso, consentendo, al contempo, di
evitare le duplicazioni che il presidente lamentava.
Ovviamente, tutto dovrà avvenire nel quadro del nuovo
assetto costituzionale, il quale richiede la presenza di opportune forme di
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, previsione esplicitamente
contenuta nella suddetta proposta di riforma della Costituzione.
PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario di
Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, onorevole Carrara, per
l'ampia relazione e il suo prezioso contributo. Con la seduta odierna, si conclude il ciclo di audizioni dei rappresentanti del
Governo. La documentazione così raccolta, propedeutica all'audizione dei
rappresentanti di SOGEI - ultima di questa serie -, sarà certamente utilissima
alla prosecuzione dei nostri lavori, e alla successiva approvazione di un
documento conclusivo. Ricordo, peraltro, che con questa indagine
conoscitiva si concluderà il percorso compiuto dalla Commissione nel corso
dell'attuale legislatura, avviato con l'indagine sul funzionamento
dell'anagrafe tributaria nel nostro paese, proseguito con quella
sull'armonizzazione dei sistemi di gestione e culminato con l'indagine sui
rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e amministrazioni
locali, in ragione del mutato assetto costituzionale.
Ritengo che i tre documenti conclusivi saranno di estrema
utilità per il Parlamento, chiamato a decidere su quali siano le strade
migliori da intraprendere a riguardo nella futura legislatura. Ringrazio,
altresì il sottosegretario Carrara per averci comunicato che probabilmente il
prossimo 24 giugno l'Alta commissione presenterà al
Presidente del Consiglio l'esito dei suoi lavori. Auspichiamo che almeno un
estratto dell'indirizzo che l'Alta commissione vorrà fornire possa essere
allegato ai lavori della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe
tributaria, a completezza di informazione.
Nel ringraziare ancora il sottosegretario per la disponibilità manifestata, dichiaro
conclusa l'audizione.